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L'articolo 12 del D.P.R. 323 del 23 Luglio 1998, prevede la formula dei crediti formativi per l'esame di stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (l'esame di maturità), mentre nel D.M. 34 del
Febbraio 1999 descrive gli ambiti di acquisizione di tali crediti, con specifica citazione del volontariato. |
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Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO lart. 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed in particolarer larticolo 1; VISTO lart. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; CONSIDERATI gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997; SENTITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelladunanza del 1 giugno 1998; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione EMANA il seguente regolamento: Art. 1 (Finalità dell'esame di Stato) 1. (L. 425, art.1, comma 1) Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine lanalisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti darte, al termine dei corsi integrativi. 2. (Regolamento) Gli esami di Stato conclusivi dei corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale. 3. (Regolamento) Lanalisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite. Art. 12 (Crediti formativi) 1. (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce lesame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nellomogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni desame. I consigli di classe e le commissioni desame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dallamministrazione scolastica e dall Osservatorio di cui allarticolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto. 2. (Regolamento) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare lente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano lobbligo delladempimento contributivo. 3. (Regolamento) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti allestero sono convalidate dallautorità diplomatica o consolare. |
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Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34 Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425 avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"; Visto il Regolamento applicativo della citata legge, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323; Visto in particolare l'art. 12 del suddetto Regolamento, concernente i crediti formativi; Considerato che i menzionati crediti, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate, devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame; Considerato che i consigli di classe e le commissioni d'esame possono avvalersi ai fini suddetti del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art. 14 del citato Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323; Considerato che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il Ministro della Pubblica Istruzione procede con proprio decreto all'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Valutata l'opportunità di recepire e applicare anche con riferimento alla materia dei crediti formativi l'indicazione di gradualità con la quale il legislatore ha inteso caratterizzare le innovazioni previste dalla citata legge 10 dicembre 1997, n. 425; DECRETA Art. 1 1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art. 12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore. |